Forum A.O.P.A. Italia
www.aopa.it | Profilo | Registra | Ultimi messaggi | Utenti | Ricerca | FAQ | Regolamento | Full window
Username:
Password:
Salva password
Hai dimenticato la Password?

 All Forums
 Forum AOPA Italia
 Forum generale di AOPA Italia
 Se vai in barca non ti tasso, se voli ti tartasso.
 Nuovo     Rispondi     Stampa
Pagina precedente
 
Autore Previous Topic Topic Next Topic
Pagina: di 2

Eric Mattheeuws
Starting Member

Belgium
2 Posts

Posted - 04/03/2012 :  11:48:31  Show Profile  Visit Eric Mattheeuws's Homepage  Reply with Quote
Do I read right that the tax on GA aircraft is restricted to Italian registered aircraft only? If so, I have no problem. Otherwise, in my case, 5665€ to come twice to Italy a year is over the top.
Thanks for your opinion. Kind regards. Eric
Ho letto proprio che la tassa si applica solo per gli aerei che sono registrati nel Registro Italiano? Se sì, nessun problema. In altro caso, che è un grande[ problema. 5665 € per 2 volte all'anno per un totale di 10 giorni in Italia è troppo.
Vi ringrazie per le vostre opinioni. Cordiali saluti Eric

x
Go to Top of Page

Eric Mattheeuws
Starting Member

Belgium
2 Posts

Posted - 04/03/2012 :  12:04:30  Show Profile  Visit Eric Mattheeuws's Homepage  Reply with Quote
Hi again, I just read the link that Giulio has entered. Does not look to good. I presume with Air Operator Certificat from Belgium will also be valid for exemption?
Ciao di nuovo, basta leggere il link che Giulio è entrato. Non guardare alla buona. Presumo che una Air Operatore Certificat dal Belgio sarà valido anche per l'esenzione?
saluti cordiale
eric

x
Go to Top of Page

giulio
Starting Member

3 Posts

Posted - 27/03/2012 :  10:27:43  Show Profile  Reply with Quote
da www.postfrontal.it leggo:

23.03.2012

Intanto i simpaticissimi "omini color salvia" sono venuti a fare un bel controllo a Calcinate.
Hanno controllato tutti i carrelli ed il loro contenuto, tutti gli hangar ed i mezzi in rimessa, hanno preso visione e fatto copia degli stralci voli di piloti e mezzi dal 1 gennaio 2011, hanno fatto copia di tutte le fatture relative a parcheggio carrelli, hangaraggio, associazione e contributo voli. In più hanno chiesto se per i soci esistono agevolazioni o sconti per il rifornimento degli aerei con la pompa di avio di servizio. Evidentemente no hanno capito che il 99,99% dei cosi vola in ALIANTE e non ha bisogno di benzina...
Go to Top of Page

siai205
Advanced Member

Italy
973 Posts

Posted - 24/04/2012 :  17:45:56  Show Profile  Reply with Quote
COMPLIMENTI ALL AOPA

LA TASSA SUL POSSESSO DEGLI AEREI PRIVATI è STATA RIDOTTA PORTANDO
L' ALIQUOTA A 0,75 FINO A 1000 KG, E 1,25 FINO A 2000 KG.

SIGNIFICA CHE UN AEREOPLANO COME IL MITICO sIAI 205, CHE PESA 1300 KG, PAGHEREBBE 1025 EURO.

PECCATO CHE L' ESENZIONE PER AEREOPLANI VECCHI è PRECLUSA PER TUTTI QUELLI CHE HANNO MENO DI 40 ANNI.

SPERIAMO CHE LA MODIFICANO PORTANDOLA A 30 ANNI.

COMPLIMENTI
Go to Top of Page

Fletcher
Advanced Member

Italy
379 Posts

Posted - 04/05/2012 :  18:40:17  Show Profile  Reply with Quote
Grazie e complimenti ad AOPA Italia per questo bel risultato, ottenuto grazie all'impegno personale dei vertici dell'Associazione ed anche grazie alle sinergie con altre importanti componenti del mondo del volo.
Era il massimo che si poteva ottenere in questo momento, ma non dobbiamo accontentarci. Sappiamo bene che la legge in questione resta comunque profondamente iniqua e discriminatoria, in quanto altri settori (ad es. il settore nautico) godono di importanti riduzioni ed esenzioni, che sarebbe equo estendere anche al settore aeronautico.
A beneficio di tutti i proprietari di velivoli di AG allego un estratto della nuova normativa, entrata in vigore il 29-4-2012.
Happy flights, Fletcher



Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.»
GU n. 99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n.85, in vigore dal 29-4-2012


Art. 3-sexies
Disposizioni in materia di imposte sui voli
e sugli aeromobili
1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: « 10-bis. E'
istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.
L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari ad euro 100 in caso di
tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di
tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico del
passeggero ed e' versata dal vettore »;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »;
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
«14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da
11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui
alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del codice della
navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club
d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale
paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in
attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o
all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono
stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga
oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso
di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile
presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici
del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il
velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e'
dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a
quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni del
comma 14 e l'esenzione e' estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi
compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono previsti modalita' e termini di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte
di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:
«15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita'
aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ».
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonche'
al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011
e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma
14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a
decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un
periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al
comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle
disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita
dal presente decreto, e' computato a credito del contribuente
all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione
dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello
stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni
previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal
presente decreto, se l'eccedenza e' versata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».

Fletcher
Go to Top of Page
Pagina: di 2 Previous Topic Topic Next Topic  
Pagina precedente
 Nuovo     Rispondi     Stampa
Vai a:
Forum A.O.P.A. Italia © 2000-05 Snitz Communications Go To Top Of Page
Pagina generata in 0.11 secondi. Snitz Forums 2000